Perchè è importante che tu formi adesso i nuovi preposti

Perchè è importante che tu formi adesso i nuovi preposti

TL;DR

La Legge 215/2021 ha modificato la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Una delle modifiche più importanti riguarda l’obbligo di individuare il preposto o i preposti (prima era facoltativo se non per poche eccezioni) e di formarli per questo ruolo secondo un Accordo Stato Regioni che dovrà uscire entro giugno. 

Tuttavia ci sono valide ragioni giuridiche e tecniche perché tu, Datore di lavoro, provveda subito a far fare la formazione ai tuoi nuovi preposti. Questo articolo spiega queste ragioni. 


La Legge 215/2021 di conversione al D.L. 146/2021, introduce nel Dlgs 81/08 (Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro), tra le altre cose, l’obbligo di individuazione del preposto (subito in vigore) e la sua relativa formazione

Proprio quest’ultimo punto è stato oggetto di interrogativi e dibattiti. Ma partiamo con ordine.


Cosa dice la nuova Norma

Per cominciare, leggiamo quello che indica il nuovo comma 7 dell’art 37 del Dlgs 81/08, così come è stato modificato dalla Legge 215/2021: 

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.”( il grassetto è nostro)

Leggiamo quindi cosa indica il comma 2, secondo periodo:

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adotta  un  accordo  nel  quale  provvede  all’accorpamento,  alla rivisitazione  e  alla  modifica  degli  accordi  attuativi  del  presente  decreto  in  materia  di  formazione,  in  modo  da garantire 67 : 

a)  l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; 

b)  l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi  e  di  aggiornamento  obbligatori  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e  delle  modalità  delle verifiche di  efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”(il grassetto è nostro)

Possiamo a questo punto concludere che la formazione particolare e aggiuntiva del preposto deve essere svolta secondo un Accordo Stato Regioni da adottarsi entro giugno 2022. 

Ora, siccome questo accordo ovviamente non è al momento applicabile, è pensiero comune tra alcuni giuristi che la mancata formazione di un preposto di nuova individuazione non possa essere al momento sanzionata in caso di ispezione in azienda da parte degli organi di vigilanza (ASL e Ispettorato Nazionale del Lavoro). Ovviamente non tutti i giuristi sono giunti a questa conclusione.

Supponiamo però per un attimo di essere tutti concordi con l’interpretazione appena indicata e che, in virtù di questa interpretazione, il Datore di lavoro rimandi la formazione del preposto all’uscita dell’Accordo Stato Regioni di giugno: in tale situazione il Datore di Lavoro può davvero sentirsi al riparo da qualsiasi spiacevole conseguenza? No e per due motivi: quello giuridico e quello tecnico. Vediamoli.

1 - Il motivo Giuridico

La nuova norma giuridica circa la formazione dei preposti

Non dobbiamo dimenticare che la formazione è un’importantissima misura di prevenzione e lo è ancora di più quella del preposto che ha sotto la sua tutela l’incolumità di altri. 

Cosa accadrebbe allora se, a causa della mancata formazione del preposto durante questo “periodo vacante” della norma, quest’ultimo provocasse un infortunio, per esempio esigendo dai lavoratori della sua squadra un comportamento non sicuro o dando delle indicazioni sbagliate? 

Per quanto non ci possa essere una certezza assoluta, visto che ancora non ci risultano casi di questo tipo, sappiamo però che un giudice all’esame del caso potrebbe legittimamente convincersi che una delle cause di quell’infortunio potrebbe essere ricondotta alla scelta gestionale del Datore di lavoro di aspettare prima di procedere alla formazione del preposto, accettando così un rischio che ragionevolmente poteva essere previsto ed evitato, data l’importanza che tanto più oggi hanno per il legislatore la figura del preposto e la formazione.

In tale specifico caso, il Datore di lavoro potrebbe essere condannato dal giudice in virtù di principi giuridici come ad esempio, e non esclusivamente, quello all’art 18, comma 1 lettera z, il quale afferma che il datore di lavoro deve “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro”; oppure quello all’art 15, comma 1, lettera c, il quale stabilisce che nei luoghi di lavoro si devono ridurre al minimo i rischi sulla base delle conoscenze attuali in materia di salute e sicurezza; oppure ancora all’art. 2087 del Codice Civile che, secondo l’affermata interpretazione della Corte di Cassazione, impone al Datore di lavoro l’adozione di tutte le misure prevenzionistiche necessarie in azienda per salvaguardare l’incolumità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, anche se non espressamente indicate dalla norma

motivi tecnici formazione preposti

Pertanto, la scelta giuridicamente più saggia da fare oggi è quella di provvedere da subito alla formazione aggiuntiva e particolare dei preposti, se non è stato ancora fatto, sulla base dell’ultimo Accordo Stato Regioni pertinente (quello del 21/12/2011). 

A questo proposito, qualche Datore di lavoro potrebbe temere di buttar via del denaro se decidesse di far fare subito la formazione, visto che a giugno dovrà uscire un nuovo Accordo Stato Regioni che potrebbe modificare la formazione dei preposti, obbligando magari il Datore di lavoro a far rifare la formazione. 

Questo timore però non deve esistere perché, ogni volta che viene prevista una modifica normativa sulle modalità della formazione obbligatoria, la formazione svolta prima dell’entrata in vigore di quella modifica viene sempre riconosciuta come valida; non c’è ragione di credere che questa volta sarà diverso da tutte le altre. 

Comunque, oltre a queste considerazioni giuridiche, ci sono anche valide ragioni tecniche per raccomandare da subito la formazione dei preposti. 

2 - Il motivo Tecnico

Sappiamo ormai da tempo che la formazione rende le aziende più efficienti e questo è vero anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. D'altronde, come si può pensare di avere nella nostra azienda un’adeguata gestione della sicurezza se al primo vuoto normativo preferiamo percorrere una scorciatoia piuttosto che fare cosa la giusta? Come si può credere che individuare un nuovo preposto senza formazione possa essere tecnicamente accettabile solo perché la norma in questo momento non ne impone l’obbligo? Non sarebbe ora, viste le tragedie sul lavoro a cui abbiamo assistito e non solo di recente, che cominciassimo a capire che la sicurezza non una seccatura imposta alla quale ottemperare con dei pezzi di carta, bensì vite umane di madri e padri, figlie e figli, mogli e mariti che vorrebbero solo rientrare a casa interi dopo il lavoro? 

Fin tanto che non capiremo l’importanza sociale della sicurezza sul lavoro e il valore che deve avere una vita umana, saremo condannati a ripetere gli stessi errori.

In definitiva, possiamo affermare, senza paura di essere smentiti, che rimandare la formazione aggiuntiva e particolare del preposto all’Accordo Stato Regioni di giugno (sperando che venga adottato prima) non è né giuridicamente né tecnicamente consigliabile. 

Caro Datore di lavoro, usa la testa: forma!

AGGIORNAMENTO 17 Febbraio 2022

Nell’articolo che hai appena letto ti abbiamo scritto di come la Legge 215/2021 (Legge di conversione al D.L. 146/2021) avesse apportato delle modifiche al Dlgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) in relazione ai preposti.

A motivo di come è stata scritta la nuova norma, si era creata una piccola spaccatura tra i giuristi: alcuni infatti sostenevano l'obbligo formativo immediato dei preposti senza l'attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni; altri invece sostenevano l'esatto opposto.

Noi, come General Multiservice Academy, abbiamo sempre sostenuto, a motivo di alcune considerazioni giuridiche e tecniche, che la cosa più saggia da fare fosse formare da subito i preposti, preferibilmente con l'ultimo Accordo Stato-Regioni pertinente a disposizione (ASR 21/12/2011).

Ora siamo lieti di informarvi che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro non solo ha confermato la nostra posizione ma la resa più forte. Con la circolare 1/2022, l'INL ha indicato che l'obbligo di formazione dei preposti esiste da subito in quanto era già previsto nella precedente formulazione della norma ed era già possibile ottemperarvi con gli strumenti a disposizione (ASR 21/12/2011).
L'INL non ha quindi indicato come motivazioni giuridiche le stesse che avevamo indicato noi (che comunque rimangono ancora valide), bensì ha preferito indicare motivazioni più nette (forte della sua autorevole posizione) che potessero chiudere la questione in modo certo, così che si possa affermare che la formazione immediata dei preposti non sia solo la cosa più saggia (come indicato da noi) ma anche un vero e proprio obbligo.



Una soluzione immediata: il corso dedicato della nostra Academy!

Si, non ci piace lanciarti informazioni utili e non darti l’opportunità di provvedere subito alla formazione di cui necessita la tua azienda. A tal proposito, la nostra Academy è veramente lieta di annunciare date, modalità e costi del nostro corso in videoconferenza completamente dedicato alla formazione aggiuntiva per il preposto.

Cliccando nel banner sottostante entrerai nella pagina dell’evento e potrai effettuare l’iscrizione in pochi clic. Ti aspettiamo!

Per assistenza e informazioni, siamo sempre a vostra disposizione nella email dedicata: sicurezza@generalmultiservice.it

Indietro
Indietro

Un appartamento storico a Cagliari vede nuova luce

Avanti
Avanti

Il limite invisibile tra Sicurezza ed Economia