Ecobonus 110%

 
 

Quello che devi sapere per poter accedere all’incentivo.

 
 

(articolo aggiornato il 7 Luglio 2020)

Molte persone sono alla ricerca di informazioni specifiche sul funzionamento del recentemente annunciato Ecobonus 110%. Abbiamo riepilogato per te quello che devi assolutamente sapere per poter utilizzare questo incentivo.

Tre sono le informazioni di base che ti servono per poter verificare se e come utilizzare questo incentivo: 

  1. Quando si applica

  2. Che tipo di lavori rientrano in questo incentivo

  3. Quanto è possibile detrarre



Quando si applica

La norma vigente indica che i lavori devono essere svolti tra il 1° luglio 2020 e terminati entro il 31 Dicembre 2021.

Che tipo di lavori rientrano nell’incentivo

Non tutti i lavori che desideri fare per migliorare la tua abitazione rientrano automaticamente nell’ecobonus del 100%, come ristrutturare l’appartamento o rifare il pavimento. Infatti, come indicato dalla parola stessa “ecobonus”, il bonus incentivi è mirato a tutte quelle opere e misure che mi aiutano a ridurre l’impatto ambientale. Quindi occorre migliorare e riqualificare energeticamente l’edificio.

In altre parole significa svolgere delle opere che abbiano come obiettivo la riduzione dei consumi energetici all’interno della propria abitazione. Il lavoro che consente di fare questo e che rientra nella detrazione massimo usufruibile è il cappotto termico, che altro non è che quel pacchetto fatto di malte speciali ed ecologiche e pannelli isolanti di idoneo e calcolato spessore che vanno a rivestire l’involucro dell’edificio e quindi migliorano nettamente la sua prestazione energetica.

Il lavoro del cappotto termico consente quindi di migliorare la classe energetica dell’edificio, ma la normativa indica che per usufruire effettivamente della detrazione del 110% il salto di qualità dal punto di vista energetico nelle classi deve essere di almeno 2 classi, quindi se ad esempio nella mia A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) attualmente ho una classe G (come avviene per molti edifici della nostra zona), significa che per la fine dei lavori il tecnico deve poter attestare che ora la classe energetica dell’edificio è come minimo una classe E.

Questione che può risultare di particolare interesse è che il cappotto termico è anche un cosiddetto “lavoro trainante”. Cosa significa?

Che grazie al cappotto termico anche altri lavori possono essere agganciati e rientrare così tutti nella detrazione fiscale del 110%. 

Facciamo un esempio. 

Ammettiamo che io desideri rifare completamente la terrazza della mia abitazione. Questa lavorazione di per sé non rientra nell’ecobonus del 110%. Ma se io svolgo per il mio edificio il cappotto termico ecco che a questo lavoro trainante posso agganciare altri lavori, come ad esempio il lavoro di rifacimento della terrazza, e così tutti rientreranno nella detrazione massima del 110%. 

Quanto è possibile detrarre?

L’importo massimo che si può detrarre è di 60.000 Euro

Ovviamente questo importo va ad aumentare nel caso di un condominio. Ad esempio, ammettiamo di avere una palazzina di 10 unità immobiliari; se io moltiplico 60.000 per le 10 unità con un semplice prodotto arrivo all’importo massimo detraibile di 600.000 Euro.

Stiamo sicuramente parlando di importi elevati.  Questo quindi ci suggerisce che ora è il momento di concentrarci e di puntare sulla qualità dei lavori che dovrai far realizzare.

L’importo massimo detraibile è detraibile in 5 anni. Questo significa che se io avessi un importo complessivo dei lavori da detrarre per la riqualificazione energetica di 20.000 euro, riceverei in detrazione di imposta ogni anno 4.400 euro per 5 anni. 

Potrebbe però capitare che il credito di imposta, quindi il beneficio che ho dall’ecobonus, sia di importo maggiore rispetto alle tasse che effettivamente io debba pagare. Questo può capitare e si chiama fenomeno di “incapienza fiscale.” Fortunatamente, questo problema può essere risolto cedendo il credito fiscale a terzi, come ad esempio la banca o l’impresa esecutrice dei lavori.

Speriamo che queste informazioni ti abbiano dato subito una panoramica dettagliata e chiara sull’ecobonus 110%. Il nostro team rimane in costante aggiornamento, e mentre aspettiamo che gli enti preposti forniscano maggiori ragguagli dal punto di vista tecnico e fiscale sentiti in piena libertà di richiederci un preventivo o semplicemente ulteriori informazioni. La General Multiservice si sta attivando per fornire al cliente un pacchetto completo in modo tale da poterlo seguire dall’inizio alla fine, passo dopo passo e così avere la possibilità di beneficiare dell’ecobonus del 110% completamente appieno. 


Nuovo aggiornamento del 7 Luglio 2020: Alcuni limiti e altre opportunità.

A seguito nelle nuove indicazioni presentate, condividiamo “in pillole” alcune modifiche interessanti: 

Nuovi beneficiari: 

- Proprietari di seconde case: beneficio esteso anche a questi cittadini che potranno usufruirne su due unità immobiliari; 

- Villette a schiera: è stato precisato che le villette a schiera rientrano tra coloro che potranno godere dell’agevolazione. Buona notizia, in quanto le villette a schiera sono numerosissime in Sardegna perché è la tipologia di costruzione che meglio si armonizza con il contesto paesaggistico paradisiaco che amiamo. 

- Enti no-profit e Onlus: agevolazione estesa anche a questa platea del cosiddetto terzo settore; 

- Associazioni sportive e Società Sportive dilettantistiche: i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi di questi operatori del mondo dello sport potranno beneficiare del superbonus; 

Ci dispiace per i proprietari dei castelli ma sono fuori a questo giro. Principi azzurri alla prossima… 

Opere: 

- Tetti: l’incentivo si applicherà anche alle superfici inclinate, quindi opportunità di accedere al bonus con l’isolamento termico delle superfici dei tetti. Il nostro pane quotidiano da oltre 30 anni. 

- Interventi massicci: nell’agevolazione sono ammessi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione

Massimali di spesa per l’isolamento termico: 

- Villette a schiera: il tetto massimo di spesa per un proprietario di unità immobiliare in questi edifici plurisidenziali è fissato per € 50.000,00 e non € 60.000,00. 

- Condomini da 2 a 8 unità immobiliari: limite di spesa fissato per € 40.000,00 a unità immobiliare, da moltiplicare per le unità presenti nell’edificio; 

- Altri Condomini più grandi: l’importo massimo detraibile per ogni unità scende a € 30.000,00

 
 

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